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REGIONE PUGLIA
Assessorato alla pubblica istruzione, formazione professionale
e politiche del lavoro
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA
PUGLIA
Direzione Generale
Protocollo d'intesa per la realizzazione dall'anno scolastico
2003/2004 di un'offerta formativa sperimentale di istruzione
e formazione professionale rivolta agli allievi che abbiano
concluso il primo ciclo di studi, nelle more dell'emanazione
dei decreti legislativi di cui alla Legge 28 marzo 2003, n.
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TRA LA REGIONE PUGLIA E L'UFFICIO SCOLASTICO
REGIONALE PER LA PUGLIA
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante Delega al Governo
per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed
enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione
e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante Istituzione
del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante
norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche,
ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare l'art.
68, che prevede l'obbligo di frequenza di attività
formative fino al diciottesimo anno di età;
Visto il D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, recante il Regolamento
di attuazione dell'art. 68 della legge 17 maggio 1999 n. 144;
Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante Norme per la
parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio
e all'istruzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
Vista la Legge Regione Puglia 7 agosto 2002, n. 15, recante
"Riordino della formazione professionale";
Visto l'accordo di collaborazione per l'attuazione dell'obbligo
formativo sottoscritto l'11 giugno 2001 fra la Regione Puglia
e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
Tenuto conto delle risultanze del Protocollo d'intesa fra
Regione Puglia, Ministero dell'istruzione, università
e ricerca e Ministero del lavoro e delle politiche sociali
del 24 luglio 2002, nonché del relativo protocollo
attuativo del 2 gennaio 2003;
Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante Delega al Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e
dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale;
Preso atto dello Schema di accordo quadro sottoscritto il
19 giugno 2003 fra MIUR, MLPS, Regioni, Province Autonome
di Trento e Bolzano, Province, Comuni e Comunità Montane
per la realizzazione dall'anno scolastico 2003/2004 di un'offerta
formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale,
nelle more dell'emanazione dei decreti legislativi di cui
alla legge 28 marzo 2003, n. 53;
Visto il protocollo d'intesa, avente le medesime finalità,
sottoscritto in data 24 luglio 2003 dal Ministero dell'istruzione,
università e ricerca, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e dalla Regione Puglia;
Considerato che lo Schema di accordo quadro prevede, al punto
7, la sottoscrizione di formali accordi tra Regioni e Uffici
Scolastici Regionali, per l'individuazione di specifiche modalità
operative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza
Unificata;
Si stipula quanto segue:
Art. 1 - (Finalità)
1. La presente intesa intende disciplinare percorsi sperimentali
di istruzione e formazione professionale rivolti agli allievi
che nell'anno scolastico 2002/2003 abbiano concluso il primo
ciclo di studi, al fine di:
- dare attuazione al diritto-dovere previsto dall'art. 2,
comma 1, lett. c) della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- innalzare e consolidare il livello delle competenze di base;
- sostenere i processi di scelta degli allievi sia al momento
dell'ingresso nei percorsi formativi, sia in itinere, sia
al momento dell'uscita.
2. Tali percorsi, nell'ottica di un'efficace azione di prevenzione,
contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione scolastica
e formativa e degli abbandoni, sono caratterizzati da:
a. coinvolgimento dell'istruzione e della formazione professionale,
mediante opportune forme di integrazione dei due sistemi,
nel rispetto e nella valorizzazione dei rispettivi ruoli;
b. equivalente valenza formativa fra discipline e attività
attinenti la formazione generale e culturale e le discipline
professionalizzanti;
c. motivazione all'apprendimento degli allievi, attraverso
il sapere e il saper fare.
Art. 2 - (Durata)
1. L'offerta formativa di cui al presente protocollo avrà
inizio dall'anno scolastico 2003/2004 e proseguirà
fino all'entrata in vigore delle norme attuative previste
dalla legge 53/2003, garantendo, comunque, il compimento delle
attività triennali iniziate.
Art. 3 - (Soggetti attuatori)
1. I soggetti che attueranno i percorsi sperimentali di
cui all'art. 1 sono tutte le istituzioni scolastiche secondarie
superiori, statali e paritarie, della Regione Puglia, con
particolare riguardo a quelle dell'ordine tecnico, professionale
e artistico, e centri di formazione professionale, che all'uopo
realizzeranno opportune intese per un'offerta formativa effettivamente
integrata, tale da incontrare e valorizzare i diversi stili
cognitivi degli allievi.
Le istituzioni scolastiche e i centri di cui sopra saranno
coinvolti tramite una procedura che assicuri snellezza e rapidità
di intervento.
2. Per la partecipazione alla predetta procedura non si potrà
prescindere dalle seguenti condizioni di ammissibilità:
per l'istituzione scolastica:
- delibera positiva del Collegio dei Docenti;
- coerenza del progetto con gli indirizzi di studio presenti
nella stessa;
per il centro di formazione professionale:
- essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 23 della
L.R. 7 agosto 2002, n. 15, e l'avere le caratteristiche di
cui all'art. 5 della legge n. 845/78 - Legge quadro in materia
di formazione professionale.
Art. 4 - (Organizzazione didattica)
1. Il percorso formativo sarà strutturato in tre
anni, al termine dei quali gli allievi, mediante apposito
esame, conseguiranno la qualifica professionale prevista dalla
normativa vigente in materia di formazione professionale,
valida per l'iscrizione ai centri per l'impiego, nonché
per l'acquisizione di crediti per l'eventuale rientro nel
sistema di istruzione.
2. Nel corso del primo anno, avranno particolare rilievo,
ancorché non esclusivo, le azioni formative riguardanti
le competenze di base; ciò, allo scopo di consolidare
ed elevare il livello culturale degli allievi, requisito fondamentale
per conseguire una professionalità in grado di adattarsi
ai rapidi mutamenti che caratterizzano i processi produttivi
in atto.
Nel corso del secondo e del terzo anno, sono progressivamente
potenziati gli interventi di natura tecnico-professionale
e l'attività di stage, per facilitare l'ingresso degli
allievi nel mondo del lavoro.
3. L'insegnamento sarà articolato in UFC (unità
formative capitalizzabili), certificabili mediante un sistema
condiviso.
Art. 5 - (Quadro orario)
1. In funzione di quanto previsto dal precedente art. 4, si
stabilisce che il quadro orario di impegno, nel percorso triennale
integrato, sia indicativamente il seguente:
1° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 700 ore per interventi di base
- n. 400 ore per interventi di natura professionale
- n. 100 ore di stage e/o visite guidate
2° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 600 ore di contenuto tecnico-culturale
- n. 400 ore di contenuto professionalizzante
- n. 200 ore di stage
3° anno
n. 1200 ore complessive, di cui:
- n. 500 ore di contenuto tecnico-culturale
- n. 400 ore di contenuto professionalizzante
- n. 300 ore di stage.
Art. 6 - (Standard formativi minimi,
certificazione e riconoscimento dei crediti, passaggi tra
i sistemi formativi)
1. Per gli standard formativi minimi, si fa riferimento
agli esiti dell'apposito confronto con le parti sociali previsto
al punto 8 dell'Accordo quadro nazionale del 19 giugno 2003,
citato in premessa.
Nell'ambito del percorso sperimentale si procederà
al reciproco riconoscimento e alla certificazione dei crediti,
allo scopo di consentire per gli allievi la massima flessibilità,
in entrata e in uscita, dai rispettivi sistemi formativi.
2. In attesa delle determinazione di un sistema generale,
a livello nazionale, i progetti formativi relativi ai percorsi
di cui al presente protocollo d'intesa contengono i criteri
per il riconoscimento dei crediti ai fini dei passaggi tra
i sistemi, ferma restando l'autonomia delle istituzioni scolastiche
e formative.
Art. 7 - (Misure di accompagnamento)
1. Ogni progetto dovrà prevedere apposite misure
di accompagnamento, atte a promuovere il successo formativo
degli allievi, con particolare riferimento agli interventi
di accoglienza, riallineamento, potenziamento, personalizzazione
dei percorsi, orientamento e monitoraggio.
Per particolari categorie di destinatari (disabili, extracomunitari,
soggetti a rischio, ecc.) dovranno essere garantiti il sostegno,
forme specifiche di tutoraggio e facilitazioni per l'inserimento
nel contesto sociale e lavorativo.
2. Al fine di assicurare le misure citate, nonché
le azioni di sistema e di monitoraggio, si conviene di utilizzare,
nel quadro delle norme contrattuali vigenti, i docenti compresi
nelle dotazioni organiche del personale della scuola.
Art. 8 - (Valutazione)
1. Le valutazioni periodiche degli allievi saranno effettuate
congiuntamente dai docenti e dai formatori che hanno gestito
il percorso formativo dell'anno di riferimento, secondo le
direttive che la Regione Puglia emanerà d'intesa con
la Direzione Scolastica Regionale.
2. Al termine del terzo anno, l'allievo sosterrà l'esame
di qualifica.
La commissione d'esame sarà composta secondo la normativa
regionale in vigore.
Le modalità delle prove d'esame saranno oggetto di
una specifica intesa fra le parti.
Art. 9 - (Monitoraggio delle attività
e valutazione dei risultati a livello regionale)
1. Il processo di monitoraggio e valutazione, previo coinvolgimento
delle organizzazioni sindacali, sarà finalizzato alla
raccolta di tutti gli elementi che consentano di verificare
la congruenza tra i risultati raggiunti e gli obiettivi programmati,
nonché di riconsiderare analiticamente l'intero processo,
al fine di introdurre azioni di miglioramento, anche mediante
la diffusione delle buone pratiche. Senza escludere ulteriori
indicatori che dovessero rivelarsi necessari e utili, saranno
oggetto di monitoraggio e valutazione i seguenti dati:
- l'indice di frequenza degli allievi;
- la percentuale di conseguimento dei titoli;
- i dati sulla ricaduta occupazionale dell'azione formativa
a breve ed entro sei mesi dalla conclusione dell'intervento
formativo.
Art. 10 - (Formazione dei formatori)
1. Al fine di favorire il raggiungimento delle finalità
dei percorsi, le parti concordano sulla necessità di
un'azione di formazione continua dei formatori coinvolti nei
percorsi medesimi.
In particolare, si ritiene indispensabile svolgere tale formazione
anche in maniera congiunta tra i formatori provenienti dal
sistema dell'istruzione e quelli provenienti dal sistema della
formazione professionale, per riallineare le rispettive professionalità,
in funzione delle metodologie didattiche necessarie nei percorsi
integrati di cui alla presente intesa.
2. Le aree prioritarie su cui verterà la formazione
dei formatori saranno le seguenti:
- l'insegnamento per Unità Formative Capitalizzabili;
- la personalizzazione del percorso, in funzione del soggetto,
secondo strategie e stili cognitivi diversi;
- le attività di accompagnamento del soggetto, dall'accoglienza
al termine del percorso;
- l'adozione di metodologie attive e motivanti, quali il cooperative
learning.
Art. 11 - (Accordi territoriali e tipologia
dell'offerta formativa)
1. Si conviene che le qualifiche conseguibili mediante i
percorsi formativi di cui alla presente intesa, che avranno
inizio nell'anno scolastico 2003/2004, saranno attinenti ai
profili professionali maggiormente coerenti con le dinamiche
del mercato del lavoro in ambito regionale.
Art. 12 - (Risorse e percorsi realizzabili
per l'anno scolastico 2003/04)
1. Le parti prendono atto che le risorse finanziarie disponibili
per l'anno scolastico 2003/2004 sono le seguenti:
- € 229.440,87, stanziati dall'MLPS ai sensi dell'art.
68 della legge 144/99 concernente l'obbligo formativo;
- € 991.223,16, stanziati dal MIUR ai sensi della legge
440/1997 per l'obbligo formativo;
2. Le eventuali risorse residuate dalle iniziative finanziate
in attuazione del protocollo d'intesa sottoscritto dall'Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia e la Regione Puglia in
data 2.1.2003, riferite ad analoghi percorsi triennali, potranno
essere utilizzate per finanziare Centri di Formazione Professionale
ed istituti scolastici, mediante lo scorrimento, da parte
del competente Assessorato Regionale, delle graduatorie formulate
in esito al bando concernente i suddetti percorsi.
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