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Legge 28 marzo 2003,
n. 53
"Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle
prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 Aprile 2003
Art. 1.
(Delega in materia di norme generali sull’istruzione
e di livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione
e di formazione professionale)
1. Al fine di favorire la crescita e la valorizzazione della
persona umana, nel rispetto dei ritmi dell’età
evolutiva, delle differenze e dell’identità di
ciascuno e delle scelte educative della famiglia, nel quadro
della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza con
il principio di autonomia delle istituzioni scolastiche e
secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione, il Governo
è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto
delle competenze costituzionali delle regioni e di comuni
e province, in relazione alle competenze conferite ai diversi
soggetti istituzionali, e dell’autonomia delle istituzioni
scolastiche, uno o più decreti legislativi per la definizione
delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali
delle prestazioni in materia di istruzione e di istruzione
e formazione professionale.
2. Fatto salvo quanto specificamente previsto dall’articolo
4, i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su
proposta del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica
e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita
la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle
competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica da rendere entro sessanta giorni dalla data
di trasmissione dei relativi schemi; decorso tale termine,
i decreti legislativi possono essere comunque adottati. I
decreti legislativi in materia di istruzione e formazione
professionale sono adottati previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997.
3. Per la realizzazione delle finalità della presente
legge, il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca predispone, entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge medesima, un piano programmatico
di interventi finanziari, da sottoporre all’approvazione
del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza
unificata di cui al citato decreto legislativo n. 281 del
1997, a sostegno:
a) della riforma degli ordinamenti e degli interventi connessi
con la loro attuazione e con lo sviluppo e la valorizzazione
dell’autonomia delle istituzioni scolastiche;
b) dell’istituzione del Servizio nazionale di valutazione
del sistema scolastico;
c) dello sviluppo delle tecnologie multimediali e della alfabetizzazione
nelle tecnologie informatiche, nel pieno rispetto del principio
di pluralismo delle soluzioni informatiche offerte dall’informazione
tecnologica, al fine di incoraggiare e sviluppare le doti
creative e collaborative degli studenti;
d) dello sviluppo dell’attività motoria e delle
competenze ludico-sportive degli studenti;
e) della valorizzazione professionale del personale docente;
f) delle iniziative di formazione iniziale e continua del
personale;
g) del concorso al rimborso delle spese di autoaggiornamento
sostenute dai docenti;
h) della valorizzazione professionale del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA);
i) degli interventi di orientamento contro la dispersione
scolastica e per assicurare la realizzazione del diritto –
dovere di istruzione e formazione;
l) degli interventi per lo sviluppo dell’istruzione
e formazione tecnica superiore e per l’educazione degli
adulti;
m) degli interventi di adeguamento delle strutture di edilizia
scolastica.
4. Ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al presente articolo e all’articolo
4, possono essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri
e princìpi direttivi e con le stesse procedure, entro
diciotto mesi dalla data della loro entrata in vigore.
Art. 2.
(Sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. I decreti di cui all’articolo 1 definiscono il sistema
educativo di istruzione e di formazione, con l’osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) è promosso l’apprendimento in tutto l’arco
della vita e sono assicurate a tutti pari opportunità
di raggiungere elevati livelli culturali e di sviluppare le
capacità e le competenze, attraverso conoscenze e abilità,
generali e specifiche, coerenti con le attitudini e le scelte
personali, adeguate all’inserimento nella vita sociale
e nel mondo del lavoro, anche con riguardo alle dimensioni
locali, nazionale ed europea;
b) sono promossi il conseguimento di una formazione spirituale
e morale, anche ispirata ai princìpi della Costituzione,
e lo sviluppo della coscienza storica e di appartenenza alla
comunità locale, alla comunità nazionale ed
alla civiltà europea;
c) è assicurato a tutti il diritto all’istruzione
e alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino
al conseguimento di una qualifica entro il diciottesimo anno
di età; l’attuazione di tale diritto si realizza
nel sistema di istruzione e in quello di istruzione e formazione
professionale, secondo livelli essenziali di prestazione definiti
su base nazionale a norma dell’articolo 117, secondo
comma, lettera m), della Costituzione e mediante regolamenti
emanati ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e garantendo, attraverso adeguati
interventi, l’integrazione delle persone in situazione
di handicap a norma della legge 5 febbraio 1992, n. 104. La
fruizione dell’offerta di istruzione e formazione costituisce
un dovere legislativamente sanzionato; nei termini anzidetti
di diritto all’istruzione e formazione e di correlativo
dovere viene ridefinito ed ampliato l’obbligo scolastico
di cui all’articolo 34 della Costituzione, nonché
l’obbligo formativo introdotto dall’articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni.
L’attuazione graduale del diritto-dovere predetto è
rimessa ai decreti legislativi di cui all’articolo 1,
commi 1 e 2, della presente legge correlativamente agli interventi
finanziari previsti a tale fine dal piano programmatico di
cui all’articolo 1, comma 3, adottato previa intesa
con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e coerentemente
con i finanziamenti disposti a norma dell’articolo 7,
comma 6, della presente legge;
d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola
nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende
la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado,
e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dell’istruzione e della formazione professionale;
e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre
all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio,
cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei
bambini promuovendone le potenzialità di relazione,
autonomia, creatività, apprendimento, e ad assicurare
un’effettiva eguaglianza delle opportunità educative;
nel rispetto della primaria responsabilità educativa
dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale
delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarietà
didattica e pedagogica, realizza la continuità educativa
con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola
primaria. È assicurata la generalizzazione dell’offerta
formativa e la possibilità di frequenza della scuola
dell’infanzia; alla scuola dell’infanzia possono
essere iscritti secondo criteri di gradualità e in
forma di sperimentazione le bambine e i bambini che compiono
i 3 anni di età entro il 30 aprile dell’anno
scolastico di riferimento, anche in rapporto all’introduzione
di nuove professionalità e modalità organizzative;
f) il primo ciclo di istruzione è costituito dalla
scuola primaria, della durata di cinque anni, e dalla scuola
secondaria di primo grado della durata di tre anni. Ferma
restando la specificità di ciascuna di esse, la scuola
primaria è articolata in un primo anno, teso al raggiungimento
delle strumentalità di base, e in due periodi didattici
biennali; la scuola secondaria di primo grado si articola
in un biennio e in un terzo anno che completa prioritariamente
il percorso disciplinare ed assicura l’orientamento
ed il raccordo con il secondo ciclo; nel primo ciclo è
assicurato altresì il raccordo con la scuola dell’infanzia
e con il secondo ciclo; è previsto che alla scuola
primaria si iscrivano le bambine e i bambini che compiono
i sei anni di età entro il 31 agosto; possono iscriversi
anche le bambine e i bambini che li compiono entro il 30 aprile
dell’anno scolastico di riferimento; la scuola primaria
promuove, nel rispetto delle diversità individuali,
lo sviluppo della personalità, ed ha il fine di far
acquisire e sviluppare le conoscenze e le abilità di
base fino alle prime sistemazioni logico-critiche, di far
apprendere i mezzi espressivi, ivi inclusa l’alfabetizzazione
in almeno una lingua dell’Unione europea oltre alla
lingua italiana, di porre le basi per l’utilizzazione
di metodologie scientifiche nello studio del mondo naturale,
dei suoi fenomeni e delle sue leggi, di valorizzare le capacità
relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
educare ai princìpi fondamentali della convivenza civile;
la scuola secondaria di primo grado, attraverso le discipline
di studio, è finalizzata alla crescita delle capacità
autonome di studio ed al rafforzamento delle attitudini alla
interazione sociale; organizza ed accresce, anche attraverso
l’alfabetizzazione e l’approfondimento nelle tecnologie
informatiche, le conoscenze e le abilità, anche in
relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea;
è caratterizzata dalla diversificazione didattica e
metodologica in relazione allo sviluppo della personalità
dell’allievo; cura la dimensione sistematica delle discipline;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità
di scelta corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli
allievi; fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle
attività di istruzione e di formazione; introduce lo
studio di una seconda lingua dell’Unione europea; aiuta
ad orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione;
il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato,
il cui superamento costituisce titolo di accesso al sistema
dei licei e al sistema dell’istruzione e della formazione
professionale;
g) il secondo ciclo, finalizzato alla crescita educativa,
culturale e professionale dei giovani attraverso il sapere,
il fare e l’agire, e la riflessione critica su di essi,
è finalizzato a sviluppare l’autonoma capacità
di giudizio e l’esercizio della responsabilità
personale e sociale; in tale ambito, viene anche curato lo
sviluppo delle conoscenze relative all’uso delle nuove
tecnologie; il secondo ciclo è costituito dal sistema
dei licei e dal sistema dell’istruzione e della formazione
professionale; dal compimento del quindicesimo anno di età
i diplomi e le qualifiche si possono conseguire in alternanza
scuola-lavoro o attraverso l’apprendistato; il sistema
dei licei comprende i licei artistico, classico, economico,
linguistico, musicale e coreutico, scientifico, tecnologico,
delle scienze umane; i licei artistico, economico e tecnologico
si articolano in indirizzi per corrispondere ai diversi fabbisogni
formativi; i licei hanno durata quinquennale; l’attività
didattica si sviluppa in due periodi biennali e in un quinto
anno che prioritariamente completa il percorso disciplinare
e prevede altresì l’approfondimento delle conoscenze
e delle abilità caratterizzanti il profilo educativo,
culturale e professionale del corso di studi; i licei si concludono
con un esame di Stato il cui superamento rappresenta titolo
necessario per l’accesso all’università
e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica;
l’ammissione al quinto anno dà accesso all’istruzione
e formazione tecnica superiore;
h) ferma restando la competenza regionale in materia di formazione
e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale realizzano profili educativi,
culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche
professionali di differente livello, valevoli su tutto il
territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali
di prestazione di cui alla lettera c); le modalità
di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità
dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea,
sono definite con il regolamento di cui all’articolo
7, comma 1, lettera c); i titoli e le qualifiche costituiscono
condizione per l’accesso all’istruzione e formazione
tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche
conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale di durata almeno quadriennale
consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche
ai fini degli accessi all’università e all’alta
formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza
di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le
università e con l’alta formazione artistica,
musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità
di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche
senza tale frequenza;
i) è assicurata e assistita la possibilità di
cambiare indirizzo all’interno del sistema dei licei,
nonchè di passare dal sistema dei licei al sistema
dell’istruzione e della formazione professionale, e
viceversa, mediante apposite iniziative didattiche, finalizzate
all’acquisizione di una preparazione adeguata alla nuova
scelta; la frequenza positiva di qualsiasi segmento del secondo
ciclo comporta l’acquisizione di crediti certificati
che possono essere fatti valere, anche ai fini della ripresa
degli studi eventualmente interrotti, nei passaggi tra i diversi
percorsi di cui alle lettere g) e h); nel secondo ciclo, esercitazioni
pratiche, esperienze formative e stage realizzati in Italia
o all’estero anche con periodi di inserimento nelle
realtà culturali, sociali, produttive, professionali
e dei servizi, sono riconosciuti con specifiche certificazioni
di competenza rilasciate dalle istituzioni scolastiche e formative;
i licei e le istituzioni formative del sistema dell’istruzione
e della formazione professionale, d’intesa rispettivamente
con le università, con le istituzioni dell’alta
formazione artistica, musicale e coreutica e con il sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, stabiliscono,
con riferimento all’ultimo anno del percorso di studi,
specifiche modalità per l’approfondimento delle
conoscenze e delle abilità richieste per l’accesso
ai corsi di studio universitari, dell’alta formazione,
ed ai percorsi dell’istruzione e formazione tecnica
superiore;
l) i piani di studio personalizzati, nel rispetto dell’autonomia
delle istituzioni scolastiche, contengono un nucleo fondamentale,
omogeneo su base nazionale, che rispecchia la cultura, le
tradizioni e l’identità nazionale, e prevedono
una quota, riservata alle regioni, relativa agli aspetti di
interesse specifico delle stesse, anche collegata con le realtà
locali.
Art. 3.
(Valutazione degli apprendimenti e della qualità
del sistema educativo di istruzione e di formazione)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
le norme generali sulla valutazione del sistema educativo
di istruzione e di formazione e degli apprendimenti degli
studenti, con l’osservanza dei seguenti princìpi
e criteri direttivi:
a) la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti
e del comportamento degli studenti del sistema educativo di
istruzione e di formazione, e la certificazione delle competenze
da essi acquisite, sono affidate ai docenti delle istituzioni
di istruzione e formazione frequentate; agli stessi docenti
è affidata la valutazione dei periodi didattici ai
fini del passaggio al periodo successivo; il miglioramento
dei processi di apprendimento e della relativa valutazione,
nonché la continuità didattica, sono assicurati
anche attraverso una congrua permanenza dei docenti nella
sede di titolarità;
b) ai fini del progressivo miglioramento e dell’armonizzazione
della qualità del sistema di istruzione e di formazione,
l’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione effettua verifiche periodiche e sistematiche
sulle conoscenze e abilità degli studenti e sulla qualità
complessiva dell’offerta formativa delle istituzioni
scolastiche e formative; in funzione dei predetti compiti
vengono rideterminate le funzioni e la struttura del predetto
Istituto;
c) l’esame di Stato conclusivo dei cicli di istruzione
considera e valuta le competenze acquisite dagli studenti
nel corso e al termine del ciclo e si svolge su prove organizzate
dalle commissioni d’esame e su prove predisposte e gestite
dall’Istituto nazionale per la valutazione del sistema
di istruzione, sulla base degli obiettivi specifici di apprendimento
del corso ed in relazione alle discipline di insegnamento
dell’ultimo anno.
Art. 4.
(Alternanza scuola-lavoro)
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18
della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di assicurare
agli studenti che hanno compiuto il quindicesimo anno di età
la possibilità di realizzare i corsi del secondo ciclo
in alternanza scuola-lavoro, come modalità di realizzazione
del percorso formativo progettata, attuata e valutata dall’istituzione
scolastica e formativa in collaborazione con le imprese, con
le rispettive associazioni di rappresentanza e con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che assicuri
ai giovani, oltre alla conoscenza di base, l’acquisizione
di competenze spendibili nel mercato del lavoro, il Governo
è delegato ad adottare, entro il termine di ventiquattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
e ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge
stessa, un apposito decreto legislativo su proposta del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali e con il Ministro delle attività produttive,
d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite
le associazioni maggiormente rappresentative dei datori di
lavoro, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) svolgere l’intera formazione dai 15 ai 18 anni, attraverso
l’alternanza di periodi di studio e di lavoro, sotto
la responsabilità dell’istituzione scolastica
o formativa, sulla base di convenzioni con imprese o con le
rispettive associazioni di rappresentanza o con le camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
enti pubblici e privati ivi inclusi quelli del terzo settore,
disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio
che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. Le istituzioni
scolastiche, nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro,
possono collegarsi con il sistema dell’istruzione e
della formazione professionale ed assicurare, a domanda degli
interessati e d’intesa con le regioni, la frequenza
negli istituti d’istruzione e formazione professionale
di corsi integrati che prevedano piani di studio progettati
d’intesa fra i due sistemi, coerenti con il corso di
studi e realizzati con il concorso degli operatori di ambedue
i sistemi;
b) fornire indicazioni generali per il reperimento e l’assegnazione
delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione dei
percorsi di alternanza, ivi compresi gli incentivi per le
imprese, la valorizzazione delle imprese come luogo formativo
e l’assistenza tutoriale;
c) indicare le modalità di certificazione dell’esito
positivo del tirocinio e di valutazione dei crediti formativi
acquisiti dallo studente.
2. I compiti svolti dal docente incaricato dei rapporti con
le imprese e del monitoraggio degli allievi che si avvalgono
dell’alternanza scuola-lavoro sono riconosciuti nel
quadro della valorizzazione della professionalità del
personale docente.
Art. 5.
(Formazione degli insegnanti)
1. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
norme sulla formazione iniziale dei docenti della scuola dell’infanzia,
del primo ciclo e del secondo ciclo, nel rispetto dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) la formazione iniziale è di pari dignità
per tutti i docenti e si svolge nelle università presso
i corsi di laurea specialistica, il cui accesso è programmato
ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge 2 agosto
1999, n. 264, e successive modificazioni. La programmazione
degli accessi ai corsi stessi è determinata ai sensi
dell’articolo 3 della medesima legge, sulla base della
previsione dei posti effettivamente disponibili, per ogni
ambito regionale, nelle istituzioni scolastiche;
b) con uno o più decreti, adottati ai sensi dell’articolo
17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, anche in
deroga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma
2, e all’articolo 6, comma 4, del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell’università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509,
sono individuate le classi dei corsi di laurea specialistica,
anche interfacoltà o interuniversitari, finalizzati
anche alla formazione degli insegnanti di cui alla lettera
a) del presente comma. Per la formazione degli insegnanti
della scuola secondaria di primo grado e del secondo ciclo
le classi predette sono individuate con riferimento all’insegnamento
delle discipline impartite in tali gradi di istruzione e con
preminenti finalità di approfondimento disciplinare.
I decreti stessi disciplinano le attività didattiche
attinenti l’integrazione scolastica degli alunni in
condizione di handicap; la formazione iniziale dei docenti
può prevedere stage all’estero;
c) l’accesso ai corsi di laurea specialistica per la
formazione degli insegnanti è subordinato al possesso
dei requisiti minimi curricolari, individuati per ciascuna
classe di abilitazione nel decreto di cui alla lettera b)
e all’adeguatezza della personale preparazione dei candidati,
verificata dagli atenei;
d) l’esame finale per il conseguimento della laurea
specialistica di cui alla lettera a) ha valore abilitante
per uno o più insegnamenti individuati con decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca;
e) coloro che hanno conseguito la laurea specialistica di
cui alla lettera a), ai fini dell’accesso nei ruoli
organici del personale docente delle istituzioni scolastiche,
svolgono, previa stipula di appositi contratti di formazione
lavoro, specifiche attività di tirocinio. A tale fine
e per la gestione dei corsi di cui alla lettera a), le università,
sentita la direzione scolastica regionale, definiscono nei
regolamenti didattici di ateneo l’istituzione e l’organizzazione
di apposite strutture di ateneo o d’interateneo per
la formazione degli insegnanti, cui sono affidati, sulla base
di convenzioni, anche i rapporti con le istituzioni scolastiche;
f) le strutture didattiche di ateneo o d’interateneo
di cui alla lettera e) promuovono e governano i centri di
eccellenza per la formazione permanente degli insegnanti,
definiti con apposito decreto del Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca;
g) le strutture di cui alla lettera e) curano anche la formazione
in servizio degli insegnanti interessati ad assumere funzioni
di supporto, di tutorato e di coordinamento dell’attività
educativa, didattica e gestionale delle istituzioni scolastiche
e formative.
2. Con i decreti di cui all’articolo 1 sono dettate
norme anche sulla formazione iniziale svolta negli istituti
di alta formazione e specializzazione artistica, musicale
e coreutica di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, relativamente
agli insegnamenti cui danno accesso i relativi diplomi accademici.
Ai predetti fini si applicano, con i necessari adattamenti,
i princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 del
presente articolo.
. 3. Per coloro che, sprovvisti dell’abilitazione
all’insegnamento secondario, sono in possesso del diploma
biennale di specializzazione per le attività di sostegno
di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24
novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131
del 7 giugno 1999, e al decreto del Presidente della Repubblica
31 ottobre 1975, n. 970, nonché del diploma di laurea
o del diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF)
o di Accademia di belle arti o di Istituto superiore per le
industrie artistiche o di Conservatorio di musica o Istituto
musicale pareggiato, e che abbiano superato le prove di accesso
alle scuole di specializzazione all’insegnamento secondario,
le scuole medesime valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del predetto diploma
di specializzazione ai fini del riconoscimento dei relativi
crediti didattici, anche per consentire loro un’abbreviazione
del percorso degli studi della scuola di specializzazione
previa iscrizione in sovrannumero al secondo anno di corso
della scuola. I corsi di laurea in scienze della formazione
primaria di cui all’articolo 3, comma 2, della legge
19 novembre 1990, n. 341, valutano il percorso didattico teorico-pratico
e gli esami sostenuti per il conseguimento del diploma biennale
di specializzazione per le attività di sostegno ai
fini del riconoscimento dei relativi crediti didattici e dell’iscrizione
in soprannumero al relativo anno di corso stabilito dalle
autorità accademiche, per coloro che, in possesso di
tale titolo di specializzazione e del diploma di scuola secondaria
superiore, abbiano superato le relative prove di accesso.
L’esame di laurea sostenuto a conclusione dei corsi
in scienze della formazione primaria istituiti a norma dell’articolo
3, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, comprensivo
della valutazione delle attività di tirocinio previste
dal relativo percorso formativo, ha valore di esame di Stato
e abilita all’insegnamento, rispettivamente, nella scuola
materna o dell’infanzia e nella scuola elementare o
primaria. Esso consente altresì l’inserimento
nelle graduatorie permanenti previste dall’articolo
401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, e successive modificazioni. Al fine di tale
inserimento, la tabella di valutazione dei titoli è
integrata con la previsione di un apposito punteggio da attribuire
al voto di laurea conseguito. All’articolo 3, comma
2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: «I
concorsi hanno funzione abilitante» sono soppresse.
Art. 6.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento
e di Bolzano)
1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano,
in conformità ai rispettivi statuti e relative norme
di attuazione, nonchè alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
Art. 7.
(Disposizioni finali e attuative)
1. Mediante uno o più regolamenti da adottare a norma
dell’articolo 117, sesto comma, della Costituzione e
dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti, nel
rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche,
si provvede:
a) alla individuazione del nucleo essenziale dei piani di
studio scolastici per la quota nazionale relativamente agli
obiettivi specifici di apprendimento, alle discipline e alle
attività costituenti la quota nazionale dei piani di
studio, agli orari, ai limiti di flessibilità interni
nell’organizzazione delle discipline;
b) alla determinazione delle modalità di valutazione
dei crediti scolastici;
c) alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti
per la spendibilità nazionale dei titoli professionali
conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonchè
per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici.
2. Le norme regolamentari di cui al comma 1, lettera c),
sono definite previa intesa con la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
3. Il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione
sul sistema educativo di istruzione e di formazione professionale.
4. Per gli anni scolastici 2003-2004, 2004-2005 e 2005-2006
possono iscriversi, secondo criteri di gradualità e
in forma di sperimentazione, compatibilmente con la disponibilità
dei posti e delle risorse finanziarie dei comuni, secondo
gli obblighi conferiti dall’ordinamento e nel rispetto
dei limiti posti alla finanza comunale dal patto di stabilità,
al primo anno della scuola dell’infanzia i bambini e
le bambine che compiono i tre anni di età entro il
28 febbraio 2004, ovvero entro date ulteriormente anticipate,
fino alla data del 30 aprile di cui all’articolo 2,
comma 1, lettera e). Per l’anno scolastico 2003-2004
possono iscriversi al primo anno della scuola primaria, nei
limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 5, i bambini
e le bambine che compiono i sei anni di età entro il
28 febbraio 2004.
5. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo
2, comma 1, lettera f), e dal comma 4 del presente articolo,
limitatamente alla scuola dell’infanzia statale e alla
scuola primaria statale, determinati nella misura massima
di 12.731 migliaia di euro per l’anno 2003, 45.829 migliaia
di euro per l’anno 2004 e 66.198 migliaia di euro a
decorrere dall’anno 2005, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell’ambito dell’unità
previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell’economia
e delle finanze per l’anno 2003, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca. Il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della
ricerca provvede a modulare le anticipazioni, anche fino alla
data del 30 aprile di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
f), garantendo comunque il rispetto del predetto limite di
spesa.
6. All’attuazione del piano programmatico di cui all’articolo
1, comma 3, si provvede, compatibilmente con i vincoli di
finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente
nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal
Documento di programmazione economico-finanziaria.
7. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui agli
articoli 1 e 4 deve essere corredato da relazione tecnica
ai sensi dell’articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. I decreti legislativi di cui al comma 7 la cui attuazione
determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono
emanati solo successivamente all’entrata in vigore di
provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse
finanziarie.
9. Il parere di cui all’articolo 1, comma 2, primo
periodo, è espresso dalle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario.
10. Con periodicità annuale, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca ed il Ministero
dell’economia e delle finanze procedono alla verifica
delle occorrenze finanziarie, in relazione alla graduale attuazione
della riforma, a fronte delle somme stanziate annualmente
in bilancio per lo stesso fine. Le eventuali maggiori spese
dovranno trovare copertura ai sensi dell’articolo 11-ter,
comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
11. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
12. La legge 10 febbraio 2000, n. 30, è abrogata.
13. La legge 20 gennaio 1999, n. 9, è abrogata.
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