
(Art.18 Legge 196/97 – D.M. 25/03/98, n. 142 –
D.M. 22/01/01)I tirocini possono essere una interessante opportunità
per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza
diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro. Per le aziende, rappresentano certamente
uno strumento che facilita la preselezione del personale senza
peraltro comportare obblighi di assunzione.Al termine del
tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza
svolta.

Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.Il
tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi
non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.

- 4 mesi
per studenti che frequentano la scuola secondaria
- 6 mesi
per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità
- 6 mesi
per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di
formazione professionale, di attività formative post-diploma
o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli
studi
- 12 mesi
per studenti universitari, studenti che frequentano corsi
di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di
perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non
universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli
studi
- 12 mesi
per persone svantaggiate (Legge 381/91)
- 12 mesi
per laureati da non più di 18 mesi
- 24 mesi
per soggetti portatori di handicap

Il tirocinio è un rapporto triangolare tra:
- Tirocinante,
- Azienda ospitante: pubblica o privata,
- Ente promotore: Università, Scuole, Enti di Formazione,
Servizi per l'Impiego delle Regioni e delle Province, Comunità
terapeutiche, Servizi di inserimento lavorativo per disabili,
Cooperative sociali.
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove
vengono esplicitate le modalità di svolgimento del
tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei
responsabili); la convenzione deve essere corredata da un
progetto formativo e di orientamento concordato dall'azienda
e dal tirocinante. Copia di tale convenzione deve essere trasmessa
alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del
Lavoro competente in materia di ispezione e alle rappresentanze
sindacali. L'Ente Promotore ha funzioni di assistenza e garanzia.
Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail e per
la responsabilità civile verso terzi. Sia l'ente promotore
che l'azienda devono indicare un proprio tutor.

Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale
non è in alcun modo retribuito.
La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'Ente
Promotore.Qualora l'Ente Promotore sia una struttura pubblica
competente in materia di collocamento, il datore di lavoro
può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate
(buoni pasto, trasporti, etc.).
I datori di lavoro possono essere rimborsati degli oneri sostenuti
per l'attivazione dei tirocini attraverso il finanziamento
di progetti che prevedano l'inserimento di giovani del Mezzogiorno
presso imprese operanti in Regioni del Centro-Nord.
Si evidenzia che alcune Regioni e Province concedono contributi
ai tirocinanti. Si consiglia di approfondire l'argomento con
gli Assessorati regionali alle Politiche del Lavoro.

I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor.
Il tutor è il responsabile didattico e organizzativo
. A lui compete: il controllo dei contenuti formativi del
tirocinio; il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione
ed orientamento ai soggetti avviati; il monitoraggio dell'istituto
e verifica degli esiti.

Nominato dal soggetto ospitante (Azienda pubblica o privata)
ha il compito di:
- seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e
nei momenti formativi;
- contribuire alla stesura del progetto formativo;
- affiancare il tirocinante in azienda;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere
durante il tirocinio;
- valutare la prestazione del tirocinante.
Tale figura è il riferimento per il tutor organizzativo
didattico che segue i tirocinanti durante la loro esperienza.

Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono
avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle
strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum
dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da
parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro
tra domanda e offerta di lavoro.
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