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Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Regione Puglia



 
(Art.18 Legge 196/97 – D.M. 25/03/98, n. 142 – D.M. 22/01/01)I tirocini possono essere una interessante opportunità per agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro. Per le aziende, rappresentano certamente uno strumento che facilita la preselezione del personale senza peraltro comportare obblighi di assunzione.Al termine del tirocinio, l'Azienda è tenuta a certificare l'esperienza svolta.


Persone che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.Il tirocinio non si configura come rapporto di lavoro e quindi non comporta la cancellazione dalle liste di collocamento.


- 4 mesi
per studenti che frequentano la scuola secondaria
- 6 mesi
per inoccupati o disoccupati, inclusi lavoratori in mobilità
- 6 mesi
per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, di attività formative post-diploma o post-laurea, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
- 12 mesi
per studenti universitari, studenti che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca o corsi di perfezionamento e specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi
- 12 mesi
per persone svantaggiate (Legge 381/91)
- 12 mesi
per laureati da non più di 18 mesi
- 24 mesi
per soggetti portatori di handicap


Il tirocinio è un rapporto triangolare tra:
- Tirocinante,
- Azienda ospitante: pubblica o privata,
- Ente promotore: Università, Scuole, Enti di Formazione, Servizi per l'Impiego delle Regioni e delle Province, Comunità terapeutiche, Servizi di inserimento lavorativo per disabili, Cooperative sociali.
L'Ente Promotore stipula con l'Azienda una convenzione dove vengono esplicitate le modalità di svolgimento del tirocinio (luogo e mansioni da svolgere, durata, nomi dei responsabili); la convenzione deve essere corredata da un progetto formativo e di orientamento concordato dall'azienda e dal tirocinante. Copia di tale convenzione deve essere trasmessa alla Regione, alla struttura territoriale del Ministero del Lavoro competente in materia di ispezione e alle rappresentanze sindacali. L'Ente Promotore ha funzioni di assistenza e garanzia. Il tirocinante deve essere assicurato presso l'Inail e per la responsabilità civile verso terzi. Sia l'ente promotore che l'azienda devono indicare un proprio tutor.


Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e come tale non è in alcun modo retribuito.
La copertura INAIL e assicurativa è a carico dell'Ente Promotore.Qualora l'Ente Promotore sia una struttura pubblica competente in materia di collocamento, il datore di lavoro può assumersi l'onere dell'assicurazione INAIL.
E' consentito il rimborso al tirocinante di spese documentate (buoni pasto, trasporti, etc.).
I datori di lavoro possono essere rimborsati degli oneri sostenuti per l'attivazione dei tirocini attraverso il finanziamento di progetti che prevedano l'inserimento di giovani del Mezzogiorno presso imprese operanti in Regioni del Centro-Nord.
Si evidenzia che alcune Regioni e Province concedono contributi ai tirocinanti. Si consiglia di approfondire l'argomento con gli Assessorati regionali alle Politiche del Lavoro.


I soggetti promotori devono garantire la presenza di un tutor.
Il tutor è il responsabile didattico e organizzativo . A lui compete: il controllo dei contenuti formativi del tirocinio; il tutoraggio in termini di aiuto, motivazione ed orientamento ai soggetti avviati; il monitoraggio dell'istituto e verifica degli esiti.


Nominato dal soggetto ospitante (Azienda pubblica o privata) ha il compito di:
- seguire il tirocinante nell'area aziendale dove opera e nei momenti formativi;
- contribuire alla stesura del progetto formativo;
- affiancare il tirocinante in azienda;
- illustrare le modalità delle fasi lavorative;
- chiarire le eventuali problematiche che possono emergere durante il tirocinio;
- valutare la prestazione del tirocinante.
Tale figura è il riferimento per il tutor organizzativo didattico che segue i tirocinanti durante la loro esperienza.


Le attività svolte nel corso di un tirocinio possono avere valore di credito formativo e, ove certificato dalle strutture promotrici, possono essere riportate nel curriculum dello studente o del lavoratore ai fini dell'erogazione da parte delle strutture pubbliche dei servizi per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

 
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